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Sessione di formazione Civica

Causa emergenza Covid, le Sessioni di Formazione Civica sono sospese
 

I cittadini stranieri, di età superiore ai sedici anni, che fanno ingresso in Italia per la prima volta, per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare o per altri motivi, devono sottoscrivere,  contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, il cosidetto "Accordo di integrazione".

L'Accordo, introdotto con il cosiddetto «pacchetto sicurezza», approvato con legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede, tra le altre cose, che lo straniero debba partecipare gratuitamente ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia della durata di 10 ore (*)

Entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo, il cittadino straniero è tenuto a partecipare alla sessione gratuita che si tiene presso una delle sedi del CPIA indicata dallo Sportello Unico della Prefettura

Ogni sessione è organizzata in 2 giornate di 5 ore ciascuna, finalizzate a far acquisire in forma sintetica allo straniero:

  • una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle organizzazioni pubbliche in Italia;

  • una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

  • le informazioni sui diritti e doveri degli stranieri in Italia, delle facoltà e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e dei doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione. 

La sessione si svolge attraverso la fruizione di cinque filmati (l'italiano dell'accordo, l'ingresso in Italia, la casa, la sanità e il lavoro, la scuola) in lingua scelta dal candidato (sono disponibili 17 lingue) alternati a momenti di interazione con il docente, facilitata mediante utilizzo di immagini e materiali appositamente selezionati o predisposti e, quando possibile, anche dalla presenza di mediatori.


(*) Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 «Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato")
Ultimo aggiornamento: 27/11/2021
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